Diritti – Protezione Giuridica

ACCERTAMENTI DI INVALIDITÀ SINDROME DI WOLF HIRSCHHORN

DIRITTI E BENEFICI – COSA FARE PER OTTENERLI

PROTEZIONE GIURIDICA

L’intento di questo lavoro è quello di fornire un aiuto ai nostri genitori, fornendo informazioni di base e cercando di schematizzare al meglio l’iter che dovranno affrontare nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate al riconoscimento della disabilità del proprio figlio e all’ottenimento dei diritti loro spettanti. Un cenno anche alla protezione giuridica necessaria per tutelare i nostri figli al raggiungimento della maggiore età.

Considerando la complessità della materia non abbiamo certo la presunzione di essere esaustivi, anzi, preghiamo le famiglie di informarsi sempre prima di avviare una pratica perché esistono, oltre a quelle nazionali, numerose normative regionali.

Premettiamo che:

La sindrome di Wolf Hirschhorn è riconosciuta dal Ministero della Salute come ‘Malattia Rara’ ed è inserita nei LEA ( livelli essenziali di assistenza) con il codice nazionale di esenzione: RN 0700

Generalmente ai nostri bambini viene riconosciuta l’invalidità civile al 100% e sono riconosciuti portatori di handicap ‘grave’.

Prenderemo in considerazioni 4 passaggi fondamentali ai quali i nostri genitori non possono sottrarsi, ovvero:

ADisabilità minorile, riconoscimento, diritti e benefici

B – Passaggio alla maggiore età

C Disabilità adulta, diritti e benefici

D Protezione giuridica

Le leggi italiane che definiscono la ‘Disabilità’ , i parametri per la valutazione del grado d’invalidità espressa in percentuale, e ne sanciscono i diritti e i benefici sono principalmente due:

  • Legge 118/1971 – Invalidità Civile
  • Legge 104/1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

 

A – Disabilità minorile

Riconoscimento dell’Invalidità Civile – Legge 118/71

L’art. 2, della Legge n. 118/1971 definisce invalido civile il minore di 18 anni affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbia difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici e delle funzioni proprie dell’età interessata (che invece, senza quella disabilità, potrebbe compiere). Il parametro preso a riferimento per la valutazione del grado di invalidità, e quindi per la concessione dei benefici, è dunque la capacità dei minori a svolgere quello che costituirebbe prettamente il loro “lavoro”, ossia la frequenza dell’asilo, della scuola dell’obbligo e lo studio.

La disciplina previdenziale dei minori affetti da invalidità è affidata all’INPS, che è dunque chiamato ad erogare alcuni sussidi economici. Tra questi, i principali sono costituiti da due indennità incompatibili tra loro, e quindi che si escludono vicendevolmente a seconda dei casi. L’assegnazione di una delle due indennità dipende dalla valutazione operata da parte dell’Istituto previdenziale, sulla base dei certificati medici allegati alle domande e che espongono il panorama dei singoli casi di specie.

Le due indennità erogabili sono:

  • l’indennità di frequenza (ex L. n. 289/1990 )
  • l’indennità di accompagnamento (ex L. n. 18/1980)

altri possibili sussidi sono:

  • esenzione dal pagamento dei ticket sanitari
  • fornitura protesi ed ausili tecnici
  • agevolazioni per l’acquisto di auto senza necessità di modiche

L’indennità di frequenza (in genere, questo tipo di sussidio economico non viene erogato ai nostri bambini)

L’indennità di frequenza spetta di diritto ai minori di anni 18 che presentino difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età, nonché ai minori con problemi di udito. La finalità primaria cui l’indennità cerca di ottemperare è agevolare l’inserimento scolastico del minore. 

Ha un importo che ammonta a 282,55 euro mensili (aggiornato al 2018) con un limite di reddito annuale pari a 4.853,29 euro.

I requisiti che devono ricorrere, dunque, ai fini dell’ottenimento dell’assegno previdenziale, sono:

  • la minore età
  • l’affezione di determinate patologieche interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei soggetti
  • la frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di corsi di formazione professionale, nonché trattamenti terapeutici o di recupero in centri specializzati pubblici, privati o convenzionati (in questo caso la riabilitazione deve essere stata prescritta da un medico specialista del servizio pubblico, di solito appartenente alla neuropsichiatria infantile).
  • l’invio all’INPS di apposita domanda, allegando il certificato medicoche attesti le patologie del minore, i cicli terapeutici eseguiti e la frequenza ai corsi di studio o di formazione professionale.

Essendo un contributo prettamente scolastico, la sua erogazione è sospesa nel caso in cui il minore si astenga dalla frequenza, ad esempio, a causa di un ricovero continuativo o permanente. Non solo: in coerenza con quanto appena enunciato, lo stesso contributo economico è erogato per nove mensilità, in corrispondenza dell’anno scolastico, quindi da ottobre a giugno. L’unico modo per ottenerlo anche nei mesi di vacanza estiva, è l’attestazione di frequenza di corsi di studio o centri di recupero, da allegare ad apposita domanda.

Ovviamente è anche un contributo che decade al compimento del 18° anno d’età.

L’indennità di accompagnamento

Tutt’altra natura ha invece l’indennità di accompagnamento: quest’ultima è concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale (100%), che si ha quando il minore non sia in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Essendo connessa alle difficoltà motorie del minore, la stessa è:

  • erogata per 12 mensilità
  • indipendente dai requisiti di reddito
  • indipendente dall’età del soggetto: infatti, al compimento del 18° anno d’età, l’indennità continuerà ad essere erogabile a suo favore nel caso in cui sussistano ancora le esigenze precedenti.

L’indennità di accompagnamento ha un importo, aggiornato all’anno 2018, pari a 516,35 euro mensili. È sospesa se il minore viene ricoverato in un istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Percorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile:

  • procurarsi, per l’inoltro della domanda, l’apposito modulo disponibile negli uffici delle Aziende per i Servizi Sanitari;
  • Certificato medico telematico che attesti le infermità invalidanti compilato da un medico abilitato alla certificazione telematica; la procedura genera una ricevuta che il medico dovrà stampare e consegnare al cittadino e che reca il numero del certificato da riportare nella domanda;
  • La domanda va inoltrata all’INPS per via telematica (on line) collegandosi al sito www.inps.it e accedendo all’app InvCiv2010; bisogna essere provvisti di un codice PIN di identificazione che si ottiene sempre per via telematica;
  • La domanda va inoltrata entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico telematico;
  • Nel caso in cui la domanda sia intesa ad ottenere l’indennità di frequenza il certificato medico deve contenere la dicitura: “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”;
  • Nel caso in cui la domanda sia intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento, il certificato medico oltre ad esprimere con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante, deve contenere la dicitura: “Minore impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “Minore che necessita di assistenza continua perché non in grado a compiere gli atti quotidiani della vita”;
  • la domanda va firmata dai genitori o da chi ha la patria potestà del minore;
  • entro tre mesi dalla presentazione della domanda verrà comunicata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data della visita medica;
  • La domanda potrà essere presentata anche dagli enti di Patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili. La nostra associazione non offre questo servizio
  • Per quanto riguarda la visita medicaper accertare l’invalidità nel minore, il preavviso viene inviato con 20 giorni di anticipo;
  • Si può anche richiedere la visita medica a domicilio, presentando un certificato medico che dichiari che il minore è intrasportabile;
  • Il minore dovrà presentarsi alla visita con:
  • un documento d’identità
  • tutta la documentazione clinica che attesta il suo stato di salute (radiografie, certificazioni di visite specialistiche, fisioterapie effettuate, documenti relativi alle terapie in atto, prescrizioni mediche, accertamenti diagnostici…);
    • La visita del minore è effettuata da una Commissione Sanitaria che ha il compito di stabilire la percentuale di invalidità da attribuirgli in relazione alla documentazione medica presentata e all’attuale stato di salute. Alla visita potrà assistere anche un medico di fiducia del minore che però

dovrà essere pagato dal richiedente.      
L’esito della visita verrà inviato alla Commissione medica periferica per le Pensioni di Guerra e d’Invalidità Civile che emetterà il proprio parere entro 60 giorni, periodo durante il quale tale commissione potrà chiedere di incontrare il minore. Il risultato della visita verrà comunicato direttamente al domicilio del richiedente. 

  • Se la domanda non dovesse venire accettata è possibile fare ricorso al Ministero del Tesoro entro 2 mesi dalla data in cui si è ricevuto il risultato della visita.
Riconoscimento dello stato di Handicap – Legge 104/92

L’articolo 3, co. 1 della Legge 104/92 definisce come “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La persona handicappata ha diritto a:

  • soggiorno per cure e terapie;
  • educazione ed istruzione/integrazione scolastica;
  • aliquota IVA agevolata del 4% per acquisto auto ed apparecchiature tecniche
  • contrassegno per parcheggio auto
  • esenzione pagamento bollo di circolazione auto

L’articolo 3, co. 3 della Legge 104/92 riconosce come “grave” la persona handicappata con ridotta autonomia personale, correlate all’età , “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

La persona handicappata ‘grave’ ha diritto quindi ad una assistenza dedicata e chi lo assiste gode di particolari agevolazioni sul lavoro:

  • Permessi fino al terzo anno di vita del bambino con disabilità:
  • la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minori con handicap in situazione di gravità hanno diritto al prolungamento del periodo di congedo parentale fino a tre anni di età del bambino;
  • oppure, in alternativa, a un permesso giornaliero retribuito di due ore se il proprio orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore;
  • ovvero a un permesso giornaliero retribuito di un’ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore;
  • 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
  • Permessi dopo il 3° anno di vita della persona con disabilità:
  • i genitori, in alternativa tra di loro, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito accreditato figurativamente. I permessi non fruiti nel mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo.
  • Congedo straordinario retribuito 
  • La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave (L.104/92, art. 3, co. 3) di usufruire di due anni di congedo retribuito. L’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
  • Permessi e ricovero in istituto:

Legge 104/1992 esclude la concessione dei permessi lavorativi ai familiari della persona disabile    ricoverata a tempo pieno.
Ma nel caso in cui la persona portatrice di handicap sia in:

  • coma vigile e/o in situazione terminale;
  • sia un minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
  • oppure debba recarsi al di fuori della strutturache lo ospita per effettuare visite e terapie, interrompendo effettivamente il tempo pieno del ricovero e determinando il necessario affidamento (del disabile) all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge (parentela e affinità), avrà diritto alla fruizione dei permessi.
  • In questi casi il Ministero del Lavoro fissa però delle condizioni: il lavoratore è tenuto alla    presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.
  • Diritto di famiglia, diritto del lavoro

Attenzione: La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 marzo 2008, n. 7945, ha stabilito che il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza suo esplicito consenso, non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.

Percorso per ottenere il riconoscimento di stato di handicap:

E’ analogo a quello per il riconoscimento dell’invalidità civile, quindi riassumendo ulteriormente:

  • Recarsi dal pediatra o da un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
  • presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria, domanda di riconoscimento dei benefici; La nostra associazione non offre questo servizio
  • effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.
B – Passaggio alla maggiore età

La Legge 114 del 2014 art.25 detta le regole per certificare il passaggio del disabile dalla minore alla maggiore età; passaggio che va notificato all’INPS tramite domanda per la concessione delle prestazioni economiche spettanti alle persone disabili maggiorenni che può prevedere anche accertamenti sanitari per verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti sanitari necessari per l’erogazione dei sussidi ecomonici, e/o presentazione per via telematica del modello AP70 per i requisiti reddituali. In particolare:

L’indennità di frequenza non viene concessa oltre i 18 anni e l art. 25 comma 5 della Legge 114/2014 sancisce che “ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa, entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore” (modello AP70).

L’indennità di accompagnamento non decade e l’art. 25 comma 6 della Legge 114/2014 sancisce che “ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili sono attribuite, al compimento della maggiore età, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.

Al raggiungimento della maggiore età, dunque, è prevista la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni (pensione di inabilità), quindi senza ulteriori accertamenti sanitari ed in automatico.

Esenzione dalle visite di verifica ordinaria e straordinaria

Possono chiedere l’esenzione da ogni verifica d’invalidità e di handicap, sia ordinaria, sia straordinaria tutti coloro che abbiano una patologia stabilizzata e se presentano una delle situazioni di cui al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2007. ( per la nostra sindrome: DM 2 agosto 2007- Allegato – Elenco delle patologie: voce 9 “Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco”).

E’ necessario inviare una richiesta scritta all’INPS, corredata di certificato medico che attesta che la persona rientra nel Decreto 2 Agosto 2007. Oppure portando detto certificato direttamente alla visita di revisione, per chiedere contestualmente l’esenzione da ogni futura visita.

Come si è visto, le prestazioni economiche non vengono automaticamente sospese al compimento dei 18 anni di età, come succedeva in passato, a patto che la domanda di passaggio all’età adulta sia presentata all’INPS con notevole anticipo ( almeno 6 mesi).

Si ricorda che l’Associazione al compimento del 17°anno di età del ragazzo, unitamente agli auguri di compleanno, invia alla famiglia una lettera ‘pro memoria’ per le pratiche da avviare al fine dell’ottenimento dei benefici economici spettanti ai disabili adulti. Comunque è consigliabile rivolgersi ad un Patronato.

C disabilità nell’età adulta, diritti e benefici

  • Fra 18 e 66 anni, alla persona riconosciuta disabile spetta una pensione di inabilità con importo mensile fissato anno per anno e dipendente dal reddito personale.

Per l’anno 2018 l’importo è pari a 282,55 euro mensili con un limite di reddito personale annuo pari a 16.664,36 euro

La pensione di inabilità è concessa quindi:

  • dietro presentazione del modello AP70 per via telematica sul sito dell’INPS

inoltre è:

  • erogata per 13 mensilità con importo mensile fissato anno per anno
  • dipendente da un limite di reddito personale
  • concessa anche in caso di ricovero in strutture pubbliche
  • compatibile con altre prestazioni erogate tipo l’indennità di accompagnamento
  • Oltre i 66 anni e 7 mesi, la pensione di inabilità viene sostituita da un assegno sociale derivante da invalidità civile pari a 368,91 euro mensili per 13 mensilità con un limite di reddito personale annuo pari a 5889,00 euro

D Protezione giuridica

Il genitore, dopo aver espletato tutte le pratiche amministrative per il passaggio del figlio alla maggiore età, per poter continuare a tutelare l’interesse del proprio figlio deve compiere un ulteriore passaggio. Se infatti, finché il figlio è minorenne, il genitore ne è tutore e può quindi assisterlo o sostituirlo, in caso di incapacità totale, nell’esecuzione dei propri interessi e di atti amministrativi ordinari o straordinari, al compimento della maggiore età questo “automatismo” decade. Per la legge italiana, infatti, ogni cittadino maggiorenne è considerato capace di agire, ovvero capace di compiere atti giuridici validi; per poter agire in nome e per conto del proprio figlio disabile il genitore, o altra persona, dovranno richiedere una sentenza del Tribunale. Infatti è la Legge – il Codice Civile – a stabilire i casi, le ragioni, i modi per accertare e dichiarare che le persone sono prive, in tutto o in parte, di autonomia e che hanno quindi bisogno di qualcuno che li rappresenti e li aiuti.

La disciplina relativa alla protezione giuridica, è stata riformata dalla Legge 9 gennaio 2004, n.6, che ha rivisitato la materia, introducendo l’istituto dell’amministrazione di sostegno e modificando i pre-esistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Le finalità della nuova legge possono essere così riepilogate:

  • offrire un nuovo strumento che si affianchi a quelli già previsti dal codice civile, in grado di tutelare soggetti non pienamente capaci di provvedere ai propri interessi
  • assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
  • limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione attraverso l’istituzione dell’amministrazione di sostegno

La Legge 6/2004 parla “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” e queste misure, secondo l’ordine voluto dal legislatore, sono:

  1. l’amministrazione di sostegno, attraverso la quale la persona viene sostituita nel compimento di  determinati atti (concetto della rappresentanza esclusiva) ed assistita nel compimento di altri (concetto dell’assistenza necessaria) da un amministratore di sostegno;
  2. l’interdizione, attraverso la quale la persona viene sostituita nel compimento della generalità degli atti e dei negozi giuridici che la concernono da un tutore;
  3. l’inabilitazione, attraverso la quale la persona, viene sostituita nel compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione patrimoniale da un curatore.

 

L’amministrazione di sostegno non si pone a metà fra interdizione e inabilitazione, ma è identificato dal legislatore come lo strumento principale, mediante cui assicurare adeguata tutela alle persone prive in tutto o in parte dell’autonomia. L’efficacia giuridica di cui è dotato lo strumento trova fondamento nella flessibilità che lo contraddistingue e che permette di realizzare una protezione realmente personalizzata, perché costruita a misura dei bisogni della persona.

Nell’interdizione e nell’inabilitazione la persona beneficiaria della tutela ha, in via generale, una capacità di agire annullata, nel primo caso, o ridotta, nel secondo, mentre nell’amministrazione di sostegno la persona conserva una generale capacità di agire, eccetto per gli atti per i quali il giudice decide che debbano essere compiuti con la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore.

In concreto, l’amministrazione di sostegno può essere anche più lieve dell’inabilitazione, quando ad esempio l’amministratore sia nominato per il compimento di un singolo atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione, oppure avere contenuto analogo all’interdizione, quando ad esempio si deputi all’amministratore di sostegno il compimento di un insieme di atti, coincidenti con quelli che potrebbe compiere il tutore. Per queste prerogative l’amministratore di sostegno è stato definito “istituto di elezione e di primo e pronto impiego” tra le misure di protezione giuridica.

La flessibilità del nuovo strumento di tutela è riscontrabile anche nella sua modalità di attuazione; la procedura di amministrazione di sostegno si svolge per intero davanti al giudice tutelare, sia nel momento della sua istituzione, sia nel corso dell’attività di gestione.

La procedura di amministrazione di sostegno è di volontaria giurisdizione, non necessita quindi di assistenza legale ed è esente da ogni spesa giudiziale, come previsto per tutte le misure di protezione degli incapaci.

Per una corretta definizione dell’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, occorre fare riferimento agli artt. 404 e segg. del codice civile, che ne definiscono:

A – I soggetti destinatari/beneficiari

B – I soggetti che possono proporre, dare inizio al procedimento

C – Le fasi del procedimento

D – Gli effetti del procedimento.

A – Soggetti beneficiari: “La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare

B – Soggetti legittimati a promuovere il ricorso, senza obbligo di rappresentanza da parte di un legale.                      

     POSSONO promuovere il ricorso:

  • soggetto beneficiario
  • coniuge
  • persona stabilmente convivente
  • parenti entro il IV grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini)
  • affini entro il II grado (suocere/i, cognate/i)

   SONO TENUTI a promuovere il ricorso:

  • responsabili servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (obbligati al ricorso, oppure alla segnalazione al P.M., “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento”)
  • Pubblico Ministero

C – Le fasi del procedimento :

  1. ricorso
  2. audizione della persona da parte del giudice tutelare
  3. eventuale consulenza tecnica
  4. decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
  5. comunicazione all’ufficiale di stato civile
  6. giuramento

        note:

  • dopo la presentazione del ricorso, il giudice tutelare può, anche d’ufficio, se necessario, adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio e può nominare un amministratore di sostegno provvisorio
  • la procedura di amministrazione di sostegno si svolge per intero davanti al giudice tutelare.

 

Il ricorso: deve essere depositato presso il Tribunale (cancelleria del giudice tutelare) del luogo dove la persona interessata (beneficiario) ha residenza o domicilio.

     CONTENUTI ESSENZIALI:

  • dati del/i ricorrente/i
  • generalità del beneficiario (ivi compresa dimora abituale)
  • ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno
  • nominativo e domicilio parenti stretti del beneficiario: coniuge, persona stabilmente convivente, ascendenti e discendenti, fratelli.

     Scelta dell’amministratore di sostegno:

  1. CRITERIO: “La scelta avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del

                           beneficiario”         

  1. b) PREFERENZE:
  • persona designata dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

            OPPURE

  • coniuge
  • persona stabilmente convivente
  • padre
  • madre
  • figlio
  • fratello/sorella
  • parente entro il IV grado
  • persona designata per testamento dal genitore superstite
  • altra persona idonea o legali rappresentanti dei soggetti di cui al titolo II del codice civile, tra cui fondazioni e associazioni, (solo quando il G.T. ne ravvisa l’opportunità e ricorrano gravi motivi)

 

Sono esclusi operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura il beneficiario.

note:

  1. L’incarico di amministratore di sostegno è di norma gratuito.
  2. Rispetto alla durata dell’incarico:
  • se è a tempo determinato il G.T. può prorogarlo anche prima della scadenza del termine
  • l’amministratore di sostegno non è comunque tenuto a continuare nel suo incarico oltre i 10 anni (ad eccezione di coniuge, persona stabilmente convivente, ascendenti, discendenti)
  • l’amministrazione di sostegno può essere revocata:
  1. a) su istanza al G.T. da parte dei soggetti legittimati a presentarne la richiesta
  2.                  b) per iniziativa del G.T., quando si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del    

                               beneficiario

       Doveri dell’amministratore di sostegno:

  • Nello svolgimento dei suoi compiti (rappresentanza e/o assistenza nei confronti del beneficiario) l’amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
  • L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il G.T. in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
  • I compiti attribuiti all’amministratore di sostegno sono elencati in modo dettagliato e circostanziato nel provvedimento di nomina (decreto) emesso dal giudice tutelare.

      Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno: emesso dal giudice tutelare entro 60 giorni dalla  

      data di presentazione della richiesta

     CONTENUTI ESSENZIALI:

  • durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  • oggetto dell’incarico:
    1. atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del      

             beneficiario (= RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA)

  1. b)  atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno

             (= ASSISTENZA NECESSARIA)

  • limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme del beneficiario
  • periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario

D – Effetti dell’amministrazione di sostegno :

“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”

SONO ANNULLABILI:

  1. gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno, in violazione di disposizioni legislative o in    eccesso rispetto all’incarico o ai poteri conferitegli dal giudice
  2. gli atti compiuti dal beneficiario, in violazione di disposizioni legislative o di quelle contenute nel decreto di nomina dell’amministratore  

Data di compilazione: marzo 2018

 

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Associazione Italiana
sulla Sindrome di Wolf Hirschhorn

 

L’Associazione Italiana Sindrome di Wolf-Hirschhorn (AISiWH) è una Organizzazione di Volontariato (OdV) iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (ETS) della Regione Marche (RUNTS Regione Marche, ID 334120)

Sede: Via Tiziano, 20 - 62010 Montecosaro (Mc)
Tel./Fax: 0733864275
email: info@aisiwh.it
C.F. 97216930152

 

AISiWH è certificata: