Chi siamo
L’Associazione Italiana Sindrome di Wolf-Hirschhorn (AISiWH) è una Organizzazione di Volontariato (OdV) iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (ETS) della Regione Marche (RUNTS Regione Marche, ID 334120)
L’AISIWH è stata costituita a Milano nel 1998 per opera di alcuni genitori di ragazzi affetti dalla Sindrome.
L’Associazione si è strutturata sul territorio e attualmente raccoglie circa 80 famiglie al cui interno vi sono persone affette dalla Sindrome.
L’Associazione si è strutturata nel tempo con Organi di gestione e di controllo delle attività e si è dotata di un Comitato Scientifico che raccoglie i principali esperti delle varie problematiche connesse alla Sindrome, chiamata a proporre, validare e sostenere le azioni dell’Associazione (in particolare quelle sul versante medico-scientifico), la redazione e la realizzazione di progetti scientifici.
Dal Giugno del 2008, la Sede Legale dell’AISIWH si è spostata dalla Regione Lombardia alla Regione Marche, a Montecosaro.
L’Associazione è in costante contatto con le altre Associazioni sulla Sindrome di Wolf-Hirschhorn negli altri paesi, in Europa e in USA, e rappresenta un punto di contatto anche per varie associazioni e/o singole famiglie da altri paesi del mondo.
Lo statuto
Articolo 1
Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l’“Associazione Italiana sulla Sindrome Wolf Hirschhorn AISIWH ODV ETS” siglabile “Aisiwh ODV ETS” e nel seguito del documento denominata “Aisiwh” con sede legale nel Comune di Montecosaro (Mc) Via Tiziano 20. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta. L’acronimo “ETS” sarà utilizzabile dopo l’iscrizione di Aisiwh nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).
2) La durata dell’associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11 comma 2.
Articolo 2
Scopi e finalità
1) Aisiwh è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
– offrire supporto alle famiglie dei soggetti affetti dalla sindrome di Wolf Hirschhorn e di questi ultimi promuoverne il più completo sviluppo relazionale
– suscitare e mantenere l’interesse pubblico sui problemi dei soggetti affetti da sindrome di Wolf Hirschhorn e disabilità diverse, promuovendo la ricerca scientifica, dibattiti e conferenze, utilizzando ogni più opportuno mezzo di informazione e propaganda;
– stabilire rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, privati, categorie mediche, ricercatori, ospedali, cliniche universitarie ecc. finalizzati allo studio della sindrome di Wolf Hirschhorn e disabilità diverse;
– aderire e/o far parte di organizzazioni ed associazioni pubbliche o private locali, nazionali ed internazionali che perseguono lo studio della sindrome di Wolf Hirschhorn e disabilità diverse;
– intervenire presso i legislatori per far promuovere leggi e provvedimenti atti a migliorare le condizioni di vita dei soggetti affetti dalle sindromi rare e dei loro familiari;
– incoraggiare ed aiutare attivamente la preparazione del personale specializzato per la cura, l’educazione, l’assistenza e la riabilitazione dei soggetti affetti da sindrome di Wolf Hirschhorn;
– ricevere donazioni e sottoscrizioni e raccogliere fondi destinando gli stessi ai fini dell’associazione e della specifica ricerca medico scientifica;
– partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi garantendo la collaborazione per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi
– fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere purché non in contrasto con gli scopi e alle finalità dichiarate nel presente statuto.
Articolo 3
Attività
1) Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’associazione si propone (ai sensi dell’art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: (c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, (d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n.244.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Aisiwh per il punto c) intende fornire supporto alle famiglie offrendo esperienze, informazioni d’indirizzo verso le strutture ospedaliere di comprovata funzionalità per la Sindrome e momenti di sollievo mentre ai pazienti intende offrire, attraverso i propri progetti, attività che facilitino il raggiungimento di alti gradi di autonomia relazionale.
Per quanto riguarda il punto d) si promuove la conoscenza delle problematiche della sindrome nelle figure professionali che si occuperanno della gestione dei pazienti che parteciperanno ai progetti di autonomia. Per il punto h) si sostengono economicamente i progetti di Enti pubblici di Ricerca che ne facciano richiesta per il miglioramento delle conoscenze su particolari tematiche tipiche della sindrome e della disabilità in generale. Per il punto w) si promuove azione legale per la tutela dei diritti umani nonché civili, sociali degli associati affinché i pazienti siano protetti dal nostro ordinamento giuridico.
Inoltre attua attività di sensibilizzazione della Società civile sulle problematiche della sindrome.
Le attività di interesse generale devono essere realizzate nella forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, come nel caso della Ricerca scientifica, oppure con una quota minore di partecipazione all’erogazione dei servizi, come nel caso del Progetto Autonomie. Si utilizzerà il metodo economico che tende ad assicurare un pareggio tra costi e ricavi.
Aisiwh, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del DLSG 117/2017: produzione e vendita di prodotti fatti in proprio o commerciali il cui ricavato è strumentale alla Ricerca scientifica sulla sindrome o all’autofinanziamento
2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3) L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi
dell’art. 17 DLGS 117/2017).
Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4) Aisiwh ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 DLGS 117/2017. contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5) Aisiwh può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Articolo 4
Patrimonio e risorse economiche
1) Il patrimonio dell’associazione, durante la vita della stessa, è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà ;
b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti ;
c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
attività da:
a) Quote associative e contributi degli aderenti;
b) Contributi pubblici e privati;
c) Donazioni e lasciti testamentari;
d) Rendite patrimoniali;
e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 DLGS 117/2017);
f) Attività strumentali per l’attività generale di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in conformità con quanto scritto all’art.3 del presente Statuto.
Articolo 5
Soci
1) Ai sensi dell’art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’associazione tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione oppure anche altri Enti del terzo Settore (ETS) senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
2) L’adesione all’AISIWH è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
Articolo 6
Criteri di ammissione ed esclusione
1) L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione.
2) Contro l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
3) Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di reiezione.
4) Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5) La qualità di Socio si perde per:
a. recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’associazione;
b. esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
c. messa in mora per mancato pagamento della quota annuale, e trascorsi 30 giorni dal sollecito
scritto si considera il socio, come recesso, in attesa di escluderlo dal Libro Soci, dopo l’approvazione dell’Assemblea ordinaria di fine anno;
d. morte del socio prevista nell’art.10 dell’attuale statuto
6) L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’associazione sia all’esterno per designazione o delega.
8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Inoltre non ha diritto a qualunque altro tipo di rimborso per spese sostenute dallo stesso.
Articolo7
Diritti e Doveri dei soci
1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
– di partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
– di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– di esprimere il proprio voto in assemblea in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
– di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione
– impugnare le delibere assembleari, di recesso, di denuncia al Tribunale e ai componenti dell’Organo di Controllo, art.29 dLgs 117/2017
b) I soci sono obbligati:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione;
– al pagamento nei termini stabiliti della quota annuale associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
2) Tutti i soci devono condividere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l’associazione persegue
Articolo 8
Organi interni
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio direttivo;
Il Presidente.
Articolo 9
Assemblea dei Soci
1) L’Assemblea dei soci, l’organo sovrano dell’associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, sono in regola con il pagamento della quota associativa, non hanno avuto e non hanno provvedimenti disciplinari in corso.
3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci. La ragione della limitazione delle deleghe è dovuta alla necessità di
evitare che la gestione passi a pochi soci con molte deleghe.
4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Giuste indicazioni inserite anche nel Regolamento interno.
5) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Il Presidente o l’Assemblea elegge un segretario.
6) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7) La convocazione è inoltrata per iscritto tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata; con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione nonché della seconda. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Almeno il giorno dopo. Qualora ci fossero nella stessa famiglia, due o più soci , la pec della famiglia può essere utilizzata da tutti i soci, nelle comunicazioni verso Aisiwh. E lo stesso dicasi da parte di Aisiwh, inviando comunicazioni verso i soci, tramite una pec a ciascuno dei soci, componenti della stessa famiglia, sulla loro pec di famiglia.
8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9) Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10) Nel caso in cui l’associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai
commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
11) Per favorire la partecipazione diretta degli associati si prevede anche la possibilità dell’utilizzo di mezzi di telecomunicazione
12) L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento di Aisiwh. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Articolo 10
Assemblea ordinaria dei Soci
1) L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Gli amministratori essendo soci votano per diritto in assemblea (art.7 comma1a)
2) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
4) L’Assemblea ordinaria:
– approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 DLGS 117/2017;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– nomina e revoca tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero ;
– nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori conti descritti nell’art.15
– discute ed approva i programmi di attività;
– nomina e revoca l’organo di controllo (se previsto);
– elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
– approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
– delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
– delibera sull’esclusione dei soci se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa
competenza ad altro organo eletto dalla medesima
– delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
– delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
– delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti.
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione.
Infine delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza
– determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato come specificato dall’art. 3 comma 3 dello Statuto;
– approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività di Aisiwh.
Terzo Settore.
Articolo 11
Assemblea straordinaria dei Soci
1) La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2) Per deliberare lo scioglimento di Aisiwh e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3) L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di metà+1 dei soci e con decisione deliberata dai 2/3 (due terzi) dei presenti.
Articolo 12
Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, sempre che non si evidenzino comportamenti non legittimi (cioè non conformi al diritto, alla legge, alle disposizioni dell’ordinamento giuridico). Il numero dei componenti è scelto dall’Assemblea.
2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
3) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio; cura tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
4) Il Segretario dirige la segreteria dell’associazione, redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione per cooptazione.
6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 2019 Statuto secondo DLGS 117-2017 Ed1 Pagina 9 di 11
dell’associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
– attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
– redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 DLGS 117/2017
– delibera sulle domande di nuove adesioni;
– sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
– ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
– deposita il bilancio economico e il bilancio di missione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) DLgs117/2017 art13 comma 7.
9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
14) Dopo la nomina del Consiglio Direttivo, da parte dell’Assemblea dei Soci e, dopo aver nominato il Presidente, il Consiglio Direttivo deve procedere, entro 30 giorni, a chiedere l’iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei membri eletti, indicando: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza. Inoltre, si devono indicare i dati di colui il quale ha la rappresentanza
dell’Ente. DLgs 117/2017 art.26 comma 6.
Articolo 13
Presidente
1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Articolo 14
Organo di controllo
1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell’art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito e non può ricoprire incarichi nel Direttivo.
2) L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui
non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
3) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 15
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 DLGS 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2) L’associazione stabilisce che le funzioni del collegio dei revisori dei conti venga esercitato da un unico sindaco. Infatti l’art. 2397 c.c. statuisce: quando ci sono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata le funzioni possano essere svolte anche da 1 (una) sola persona fisica. Qualora dette condizioni non sussistano l’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale entro 30gg dall’approvazione del bilancio.
Le condizioni non sussistono quando si verificano due dei tre punti seguenti:
a) Stato patrimoniale di euro 4.400.000
b) Ricavi ed introiti di euro 8.800.000
c) Numero dipendenti: 50
3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rieletto
4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Articolo 16
Il Collegio dei probiviri
1) Il collegio dei Probiviri è formato dai componenti del Consiglio Direttivo. Esso arbitra, in modo inappellabile, circa le vertenze sorte nell’ambito Aisiwh che possono riguardare uno o più soci.
Articolo 17
Comitati Tecnici
1) Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che Aisiwh intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Articolo 18
Scioglimento
1) L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento di Aisiwh con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, di Aisiwh il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo \settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti prima dello scadere dei termini previsti o in difformità dal parere ricevuto sono nulli.
3) per la devoluzione del patrimonio dell’associazione nelle ipotesi di scioglimento o estinzione, in primis, la scelta deve cadere su un’associazione ETS-ODV che si interessi di ricerca scientifica nel campo della genetica umana
Articolo 19
Norme finali
1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
Cariche Sociali 2010-2013 Assemblea dei Soci – Fossano 06/06/2010
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